Contestazione di conto corrente. Presunzione juris tantum di appartenenza dell'attivo ai contitolari. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 11375 del 29 marzo 2019)

La cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto (art. 1854 c.c.) sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto (art. 1298 c.c., comma 2). Questa presunzione dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio, potendo essere superata attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa.

Commento

(di Daniele Minussi)
Assai rilevante la portata pratica della pronunzia in considerazione, la quale interviene su un tema sul quale il comune sentire diverge rispetto al dato giuridico. Si pensi al caso del padre Tizio che, aprendo un conto corrente bancario sul quale fa confluire una cospicua somma di denaro, lo cointesta al solo figlio Caio e non all'altro figlio Sempronio. Quid juris? Non è che, come si tende a pensare, il mero deposito di una somma appartenente ad uno soltanto dei cointestatari del conto abbia la virtù sovrannaturale di far diventare comune ciò che comune non è. Il "contenitore" (cioè il conto corrente) non è una "scatola magica" che ha il potere di mutare la titolarità giuridica di quanto vi si riponga. La S.C. chiarisce con la pronunzia in esame tale concetto: la cointestazione del conto determina la mera insorgenza di una presunzione di pari appartenenza della somma depositata, presunzione che può essere vinta dalla prova contraria di una differente titolarità, che può essere fornita anche tramite presunzioni. In senso conforme, cfr. Cass. Civ., Sez. II, 809/2014.

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