Conservazione e rilascio di copia della dichiarazione di vendita di veicolo. Buona fede oggettiva e diligenza nell'adempimento della prestazione notarile. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 3694 del 13 febbraio 2020)

La buona fede oggettiva, in funzione integrativa del contenuto del contratto, impone alle parti di porre in essere comportamenti comunque rientranti, secondo la legge, gli usi e l'equità, nello spettro complessivo della prestazione pattuita. Ne segue la responsabilità professionale del notaio che, ancorché abbia autenticato le firme della dichiarazione di vendita di una vettura, non comunichi al venditore, che li abbia richiesti, i dati anagrafici dell'acquirente, pur avendo il potere di rilasciare copia ed estratti dei documenti a lui esibiti e non necessariamente depositati e nonostante venga in rilievo un atto soggetto a pubblicità mobiliare (ai sensi dell'art. 2683, n. 3, c.c.), la conservazione della cui copia, per quanto informale, rispondeva a prassi già in uso, costantemente osservata e successivamente trasfusa in atto normativo (l. n. 246 del 2005). Il principio di cui all'art. 2715 cod.civ., secondo il quale le copie delle scritture private hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale, a condizione che siano spedite da un pubblico ufficiale e che l'originale sia depositato presso di lui, non esclude che la suddetta efficacia probatoria possa essere determinata in modo diverso - e, specificamente, prescindendo dal requisito del deposito - da leggi speciali. Ciò si verifica in materia di copie rilasciate dai notai, poiché l'art. 1 del r.d.l. n. 1666 del 1937 (convertito dalla l. n 2358 del 1937) concede al notaio la facolta di rilasciare copie ed estratti di documenti a lui esibiti.

Commento

(di Daniele Minussi)
Deve preliminarmente essere messa a fuoco la peculiare natura della dichiarazione di vendita di autoveicolo (un tempo appannaggio esclusivamente notarile, oggi ormai per lo più affidata ai consulenti del settore auto, ai quali è stata affidata una competenza autenticante in concorso con gli addetti dei Comuni e con i notai stessi). Il veicolo è un bene mobile: come tale non è richiesta la forma scritta ad substantiam per l'alienazione dello stesso. Sarebbe sufficiente una vendita verbalmente perfezionata. In tale ipotesi tuttavia la vendita non potrebbe essere assoggettata alla formalità pubblicitaria presso il PRA. Per tale motivo è stato escogitata la formula della dichiarazione di vendita che la parte alienante sottoscrive davanti a chi ha la competenza a certificarne l'identità. Si tratta in effetti non già di un contratto, bensì di un atto ricognitivo scritto unilaterale che riflette l'intervenuta conclusione di un contratto bilaterale verbale di vendita dei veicolo. A sottoscrivere tale dichiarazione unilaterale è il solo venditore, vale a dire colui che, essendo titolare del diritto sul bene, è il più diretto interessato al fenomeno del trasferimento della proprietà sullo stesso. Ciò premesso, la pronunzia in esame mette a fuoco come fosse d'uso per il notaio autenticante conservare in archivio la copia di tali dichiarazioni di vendita, in maniera tale da consentire, anche a distanza di tempo, di prendere conoscenza dei dati delle parti al venditore che ne facesse richiesta. Per tale motivo è stato reputato rientrare nella condotta di buona fede nell'adempimento dell'incarico professionale siffatto comportamento, nella fattispecie non riscontrato, in modo da configurare la responsabilità del professionista.Una domanda rimane senza risposta: ma non sarebbe stato logico per il venditore assicurarsi dei dati dell'acquirente, stante il fatto che spesso tali negoziazioni sono intermediate da un concessionario auto?

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