Consegna del bene promesso in vendita e mancata produzione degli effetti traslativi. Detenzione e non possesso. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 3305 del 5 febbraio 2019)

Nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori; pertanto, la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile ad usucapionem, salvo la dimostrazione di un'intervenuta interversio possesionis nei modi previsti dall'art. 1141 cod.civ..

Commento

(di Daniele Minussi)
Mera detenzione e non possesso: questa è la corretta definizione della situazione nella quale si trova il promissario acquirente che abbia sottoscritto un contratto preliminare con effetti anticipati (consistenti nella anticipata consegna del bene e nel pagamento anche solo parziale del prezzo). In particolare la pronunzia in esame (che si iscrive nell'orientamento inaugurato da Cass. Civ. Sez. Unite, 7930/08) rigetta la suggestione in base alla quale la fattispecie possa essere considerata come una sorta di anticipazione del contratto ad effetti traslativi, pur senza approfondire l'alternativa: doppione consensuale meramente obbligatorio dello schema corrispondente alla vendita? Rimane da domandarsi quale sia il motivo per cui si sia sentita la necessità di scomodare lo schema causale del comodato per giustificare la detenzione del bene in capo al promissario acquirente, quasi che il titolo costituito dal contratto preliminare non fosse ex se idoneo a supportare la disponibilità del bene in capo a costui.

Aggiungi un commento