Compravendita immobiliare: spese accessorie ex art. 1475 cod.civ.: non vi rientrano quelle relative all'elaborazione del preliminare. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 8886 del 16 aprile 2014)
In virtù del corretto inquadramento dei criteri ermeneutici relativi alle clausole contrattuali e ponendo riferimento all’ambito di operatività del disposto dell’art. 1475 c.c., si è statuito che per spese accessorie della compravendita devono intendersi solo quelle necessarie alla conclusione del contratto e non anche quelle relative ad attività prodromiche che non hanno alcun rapporto di strumentalità e causalità per la conclusione del contratto stesso, come, per l’appunto, quelle inerenti alla predisposizione, da parte di un terzo, del preventivo testo del relativo contratto preliminare, il cui incarico, è stato conferito dal promittente venditore, che perciò, riveste la qualità di effettivo committente dell’opera professionale compiuta dal professionista, per l’appunto, incaricato.