Obbligazioni del compratore




L'acquirente è obbligato (artt. 1470 e 1498 cod.civ.) a corrispondere al venditore il corrispettivo in denaro costituito dal prezzo (nonché gli eventuali interessi compensativi a norma dell'art.1498 cod.civ.). Sempre al compratore incombe l'obbligo (salva diversa convenzione) di pagare le spese accessorie (art.1475 cod.civ. ).

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