Cassazione Civile Sezione I n.5707/02. Distinzione tra arbitrato, arbitraggio e transazione

La diversità di funzione tra gli istituti dell' arbitrato e dell' arbitraggio- composizione di una lite quanto al primo, integrazione del contenuto negoziale quanto al secondo- comporta che presupposto fondamentale dell' arbitrato è l' esistenza di un rapporto controverso, che, invece, difetta del tutto nell' arbitraggio, con la conseguenza che quest' ultimo, pur trovando applicazione in numerosi contratti atipici, non è configurabile nella transazione, della quale è presupposto essenziale una controversia attuale o prevista.

Commento

La S.C. esclude che, relativamente alla transazione, funzionalmente destinata a prevenire o a far venir meno una lite, possa ipotizzarsi il fenomeno della eterodeterminazione dell'oggetto tipicamente introdotta dall'arbitraggio (art. 1349 cod.civ.). Si sarebbe tuttavia potuto anche dire che l'arbitraggio nella transazione si risolve nell'arbitrato irrituale, vale a dire nella rimessione ad uno o più terzi da parte dei soggetti interessati della determinazione dell'oggetto di un accordo inteso a far venir meno una controversia. La questione non appare meramente nominalistica nella misura in cui risultasse possibile individuare un conflitto tra la normativa applicabile all'arbitrato irrituale e quella tipicamente prevista per l'arbitraggio (vale a dire il citato art.1349 cod.civ., con speciale riferimento alle impugnative in esso previste).

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