Cass. Civ., Sez. III, n. 13223 del 31 maggio 2010. Identità dell'immobile locato e venduto ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione

Il diritto di prelazione o di riscatto, a favore del conduttore di immobile non abitativo presuppone l’identità dell’immobile locato con quello venduto e perciò non trova applicazione non soltanto nell’ipotesi di vendita in blocco dell’intero edificio nel quale sia compresa l’unità immobiliare locata, ma anche nel caso di vendita di beni astrattamente suscettibili di alienazione separata e tuttavia considerati dalle parti del contratto di compravendita come un unico oggetto, dotato come tale di una propria identità funzionale e strutturale.
In tema di c.d. prelazione urbana spetta al conduttore dare la prova che le parti hanno considerato i vari immobili ceduti come unità distinte, prive di qualsiasi elemento unificatore, hanno cioè inteso concludere una vendita cumulativa facendola, peraltro, apparire simulatamente come vendita in blocco al solo scopo di pregiudicare le aspettative di esso conduttore.

Commento

(di Daniele Minussi) La decisione è conforme ai precedenti (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 10427/98 ; Cass. Civ. Sez. III, 10340/98), sottolineandosi che la eventuale prova della natura cumulativa della alienazione (ciò che farebbe scattare la prelazione in favore del conduttore) incombe su quest'ultimo.

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