Cass. Civ., Sez. I, n. 10590/2009. Natura del negozio fiduciario.

Nel rapporto fiduciario concorrono due negozi, il patto di fiducia e il mandato senza rappresentanza, l'uno dispositivo e l'altro, conseguente, di natura obbligatoria, distinti ma collegati funzionalmente, ognuno dei quali produce gli effetti suoi propri; collegamento in forza del quale il primo, di carattere esterno, determina il trasferimento di diritti ovvero l'insorgenza di situazioni giuridiche in capo al fiduciario, mentre il secondo, di carattere interno, crea a carico di quest'ultimo l'obbligo di ritrasferire al fiduciante o al terzo il diritto. Tali negozi integrano una fattispecie di interposizione reale, cui sono riconducibili contratti atipici di varia natura di intestazione fiduciaria di titoli azionari o di quote societarie, la quale consente all'interposto l'acquisto effettivo della titolarità, ma a un tempo lo obbliga, nei confronti dell'interponente, in forza del mandato senza rappresentanza, alle condotte di natura gestoria, oltre che a quelle traslative della piena titolarità, in esecuzione dei patti assunti all'interno del rapporto in questione.

Commento

(di Daniele Minussi) La decisione, che valorizza il collegamento negoziale tra investitura reale del fiduciario e pactum fiduciae interno, produttivo di effetti meramente obbligatori, pare iscriversi nel solco tradizionale dell’opinione che nega l’esistenza di una causa fiduciae, intesa come esteriorizzazione del negozio fiduciario qualificato da rilevanza esteriore.

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