Cass. Civ., sez. II, n. 229/2007. Sulla natura del divieto di costruzione ad una distanza inferiore a 25 m..
Gli obblighi di rispetto delle distanze minime delle costruzioni dal ciglio dell'autostrada - fissati dall'art. 9, l. n. 729/1961, confermati dall'art. 19, l. n. 765/1967 e da ultimo ribaditi dal vigente codice della strada nonchè dal relativo regolamento di esecuzione - costituiscono limitazioni al godimento del diritto di proprietà sopra categorie di beni individuate in modo generale per la loro posizione relativamente ad altri beni destinati a uso pubblico. Deriva da quanto precede, pertanto, che il vincolo di inedificabilità che si crea sulla fascia di rispetto, a carico dei proprietari frontisti, ha carattere generale e obiettivo e, in quanto dettato per favorire la circolazione e per offrire idonee garanzie di sicurezza a quanti transitino sulle strade o passino nelle immediate vicinanze, ovvero in queste abitino e operino, non solo prescinde dalla possibilità concreta di realizzare la suddetta fascia, ma costituisce anche una limitazione alla libera regolamentazione, da parte degli enti pubblici, dell'attività edilizia pubblica e privata attraverso i piani regolatori e i regolamenti edilizi che, pertanto, non possono derogare a una normativa cogente disposta con legge dello Stato.