Bene acquistato in comune tra coniugi prima del 1975. Conseguenze in sede di divisione (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 28957 del 18 ottobre 2023)

In tema di comunione de residuo, grava sul coniuge che chiede la divisione l’onere della prova della non consumazione ovvero dell’esistenza nel patrimonio del percipiente, al momento dello scioglimento della comunione, dei proventi dell’attività separata dell’altro coniuge.
In caso di comunione pro indiviso di un bene immobile (nella specie costituitasi prima dell’entrata in vigore della l.n. 151 del 1975) tra coniugi, il coniuge comproprietario che abbia pagato al venditore un importo maggiore rispetto alla parte di prezzo da lui dovuta ha diritto di regresso e, ove non abbia ottenuto rimborso, concorre nella divisione del bene per una maggiore quota corrispondente al suo diritto verso l’altro condividente rivalendosi in natura sulla massa, sempre che le parti non abbiano convenuto che i beni acquistati durante il matrimonio e anteriormente alla data di entrata in vigore della l.n. 151 del 1975 siano assoggettati al regime della comunione legale, in forza dell’art. 228, comma 2, della stessa legge, con conseguente applicabilità dell’art. 194, comma 1, cod.civ.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia in commento riguarda l'ipotesi, invero del tutto infrequente, di un bene acquistato da due coniugi nel tempo antecedente il 1975. Tale bene, ricadente in comunione ordinaria tra i coniugi, era stato pagato per importo maggiore da uno dei due, nonostante l'acquisizione fosse intervenuta per quote eguali. Successivamente, non avendo i coniugi scelto di permanere nel regime patrimoniale della separazione dei beni, nè la ricomprensione nella comunione dei beni già acquistati, si era instaurata ex nunc tra loro la comunione legale. Quid juris, nell'ipotesi di susseguente scioglimento della comunione? Secondo la S.C. nell'ipotesi in cui il coniuge che aveva erogato la maggior somma non ne avesse ottenuto il rimborso, la divisione procede sulla scorta dell'attribuzione di una maggior quota del detto bene al coniuge che ebbe ad effettuare il pagamento in misura maggiore rispetto all'altro.

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