Azione revocatoria e alienazione successiva da parte dell'avente causa dal debitore. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 34214 del 6 dicembre 2023)

Nel giudizio per revocatoria ordinaria proposto nei confronti dell’acquirente, il creditore non può, ove si verifichi una alienazione successiva del medesimo immobile, inserire un’ulteriore domanda nei confronti del terzo subacquirente, poiché la domanda nei confronti di quest’ultimo non può dirsi né di garanzia né comune a quella inizialmente introdotta, secondo quanto richiesto dall’art. 106 c.p.c. per la chiamata del terzo, potendo il suo acquisto essere pregiudicato solo in presenza dei presupposti di cui all’art. 2901, comma 4, cod.civ., e tenuto conto che solo al curatore fallimentare è consentito, ai sensi dell’art. 66, comma 2, l.fall., ampliare “a cascata”, l’ordinaria azione revocatoria contro tutti i successivi subacquirenti, al fine di assicurare, in ragione della superiore difficoltà di recupero, una più intensa tutela dei creditori dell’alienante caduto in fallimento.

Commento

(di Daniele Minussi)
L'azione revocatoria ordinaria si ferma al primo acquirente del bene ceduto dal debitore (in relazione al quale va esplorata la c.d. scientia damni): è questa, in sintesi, la decisione della S.C., che non fa altro se non rammentare come la possibilità di agire nei confronti dell'avente causa ulteriore (rispetto a colui che abbia acquistato dal debitore) è subordinata alla sussistenza della mala fede di costui, intesa come consapevolezza di acquistare un bene a rischio di revocatoria. D'altronde il IV comma dell'art. 2901 cod.civ. enuncia espressamente tale principio, completandolo con l'ordinario riferimento alle conseguenze dell'eventuale esecuzione della formalità pubblicitaria consistente nella trascrizione della domanda giudiziale da parte del creditore. E' infatti evidente come, in tal caso, il terzo avente causa dall'acquirente non potrebbe certo dedurre il difetto di consapevolezza della situazione che legittima il promuovimento dell'azione.

Aggiungi un commento