Azione di rivendicazione e pregressa contraria azione di riconoscimento dell'intervenuta usucapione abbreviata: onere probatorio. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 15539 del 23 luglio 2015)

In tema di azione di rivendicazione, qualora il convenuto abbia in passato presentato ricorso al pretore onde ottenere il riconoscimento della proprietà dell'immobile oggetto di rivendica in forza dell'usucapione speciale di cui all'art. 1159 bis c.c. e abbia notificato tale ricorso al dante causa dell'attore così implicitamente riconoscendone l'originaria proprietà del bene sulla base dei titoli trascritti nei registri immobiliari (senza tuttavia ottenere una valida declaratoria di acquisto della proprietà per usucapione) e successivamente, nel giudizio di rivendica, sostenga - in via di eccezione - di aver acquistato per usucapione la proprietà del bene rivendicato, l'onere probatorio posto a carico dell'attore in rivendicazione si attenua, riducendosi alla prova di un valido titolo di acquisto da parte sua e dell'appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assuma di aver iniziato a possedere, nonché alla prova che quell'appartenenza non è stata interrotta da un possesso idoneo ad usucapire da parte del convenuto.

Commento

(di Daniele Minussi)
Quale efficacia sortisce la proposizione da parte del convenuto nell'azione di rivendicazione di ricorso volto a sentir dichiarare l'intervenuta usucapione del bene? Senza dubbio ciò importa il riconoscimento dell'originaria proprietà del bene in capo all'attore o ai di lui aventi causa. Da questa situazione non può non derivare un notevole sollievo rispetto all'onere probatorio gravante sull'attore in rei vindicatio.

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