Assegno divisionale semplice e diritti dei singoli eredi. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 3675 del 12 febbraio 2021)

Qualora il testatore, ai sensi dell'art. 733 cod.civ., fissi regole per la formazione delle porzioni dei coeredi (ovvero legittimamente attribuisca tale facoltà ad un erede), benché venga meno il diritto di costoro di conseguire, per quanto possibile, una parte dei vari beni relitti dal "de cuius", secondo quanto previsto dall'art. 727 cod.civ., permane in ogni caso il diritto degli stessi di ottenere beni di valore corrispondente a quello della quota che ad essi compete.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso sottoposto all'attenzione della S.C., veniva in considerazione la volontà testamentaria dell'ereditando che, dopo aver disposto inter vivos con una serie di atti negoziali qualificabili in chiave di negotia mixta cum donatione in relazione all'azienda di cui era titolare (e che era stata attribuita ad uno soltanto dei figli) e che costituiva il più rilevante valore presente nell'asse, aveva dettato una serie di regole volte a formare le porzioni dei propri eredi. L'esito che ne sarebbe scaturito, tuttavia, sarebbe stato tale da violarne i diritti di legittima. Secondo la Cassazione, qualora il testatore ai sensi dell’art. 733 cod.civ. fissi regole per la formazione delle porzioni dei coeredi, benchè venga meno il diritto degli eredi, nel soddisfacimento delle loro spettanze ereditarie sancito dall’art. 727 cod.civ., di conseguire, per quanto possibile, una parte dei vari beni relitti dal de cuius, permane in ogni caso il diritto degli eredi di ottenere beni di valore corrispondente a quello della quota che ad essi compete (cfr. Cass. 11.5.2009, n. 10797). Non basta: la riferita modalità operativa delle disposizioni impartite dal testatore ed il connesso limite del necessario rispetto della quota spettante a ciascun coerede sono naturalmente involte dalla domanda di divisione ereditaria: pertanto non rileva che il coerede non abbia, con specifica domanda, invocato nella fattispecie l’operatività del detto limite.

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