Ancora sulla distinzione tra fidejussione e contratto autonomo di garanzia. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 19736 del 27 settembre 2011)
L’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento «a prima richiesta e senza eccezioni» vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (c.d. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un’evidente discrasia rispetto all’intero contenuto della convenzione negoziale.