Ancora in tema di "preliminare di preliminare": validità o nullità per difetto dell'elemento causale? (Cass. Civ., Sez. VI-II, sent. n. 7868 del 20 marzo 2019)

L’accordo denominato come preliminare, con il quale i contraenti si obbligano alla stipula di un successivo contratto preliminare, è valido solo ove emerga la configurabilità dell’interesse delle parti ad una formazione progressiva del contratto, basata sulla differenziazione dei contenuti negoziali. Spetta al giudice valutare se il primo accordo costituisce già un contratto valido e suscettibile di conseguire effetti con esclusione dell’esecuzione in forma specifica.

Commento

(di Daniele Minussi)
La critica che viene mossa alla configurabilità astratta di un contratto "preliminare di preliminare" è la difettosità dell'elemento causale dello stesso. Avendo infatti già il contratto preliminare la caratteristica di base consistente nella finalità meramente preparatoria rispetto agli effetti tipici della stipulazione definitiva, non si vede quale sarebbe l'utilità di una pattuizione ulteriormente preliminare, destinata a non potersi distinguere negli effetti prodromici. Proprio qui sta la chiave di lettura della pronunzia, la quale (sulla scia della decisione delle SSUU: cfr. Cass. Civ., Sez. Unite, 4628/2015) invece non scarta a priori la possibilità che sia posto in essere un contratto di questo tipo. Quello che conta è infatti poter individuare un'area differenziale tre le due negoziazioni preliminari: nella misura in cui tale differenza fosse riscontrabile, la validità della convenzione, che rinverrebbe una qualche funzione utile, sarebbe salvaguardata.

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