Amministrazione di sostegno e scarsa attitudine alla cura delle proprie sostanze. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 29981 del 31 dicembre 2020)

L'amministrazione di sostegno, ancorché non esiga che la persona versi in uno stato di vera e propria incapacità di intendere o di volere, nondimeno presuppone una condizione attuale di menomata capacità che la ponga nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi mentre è escluso il ricorso all'istituto nei confronti di chi si trovi nella piena capacità di autodeterminarsi, pur in condizioni di menomazione fisica, in funzione di asserite esigenze di gestione patrimoniale, in quanto detto utilizzo implicherebbe un'ingiustificata limitazione della capacità di agire della persona, tanto più a fronte della volontà contraria all'attivazione della misura manifestata da un soggetto pienamente lucido.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ciò che più è rimarchevole non è tanto la decisione della S.C., quanto quella (per fortuna riformata) della Corte di merito, con la quale era stata confermata la nomina di un amministratore di sostegno ad una signora anziana, la quale vi si opponeva, non già sulla scorta del venir meno delle di lei capacità cognitive (o volitive), bensì in base al mero presupposto di una scarsa cognizione della propria sostanza patrimoniale, in conseguenza del semplice fatto di aver organizzato già da tempo la gestione del patrimonio affidandola fiduciariamente alla figlia. Il presupposto per la nomina di un'amministrazione di sostegno non può consistere nell'esigenza di assicurare "la corretta gestione del patrimonio della reclamante": tale motivazione
costituisce, secondo la S.C. falsa applicazione dell'art. 404 cod.civ. e della ratio posta a fondamento dell'istituto, che consiste piuttosto nella protezione della persona che, per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell'impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi. L'istituto dell'amministrazione di sostegno, infatti “pur se non esige che la persona versi in uno stato di vera e propria incapacità d'intendere o di volere, presuppone comunque il riscontro di una condizione attuale di menomata capacità che la ponga nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi; e quindi per converso esclude che il sostegno debba esser disposto nei confronti di chi si trovi, invece, nella piena capacità di determinarsi, anche se in condizioni di menomazione fisica”. La procedura “non può essere piegata ad assicurare la tutela di interessi esclusivamente patrimoniali, ma deve essere volta, più in generale, a garantire la protezione alle persone fragili in relazione alle effettive esigenze di ciascuna, ferma la necessità di limitare nella minor misura possibile la capacità di agire”.

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