Amministratore di sostegno e conflitti familiari. Criteri per la nomina. (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 13612 del 16 maggio 2024)

In tema di nomina dell’amministratore di sostegno, qualora sia accertato che sussista un conflitto endo-familiare che, in quanto fonte di stress e di disagi, non garantisca un’adeguata rete protettiva per il beneficiario, diretta a preservarne gli interessi personali e patrimoniali, trova fondamento la nomina, quale amministratore, di un estraneo al nucleo familiare il cui compito primario consisterà nella ricostituzione della necessaria rete protettiva, in funzione della migliore cura degli interessi del beneficiario.

Commento

(di Daniele Minussi)
La decisione, di per se apparentemente neutra o addirittura lodevole nell'intento di preservare gli interessi del beneficiario, deve fare i conti con realtà spesso diverse da quelle di un contesto conflittuale in cui gli interessi della persona incapace rischiano di essere calpestati.
Secondo l'orientamento che si commenta, diviene in sostanza sufficiente per uno dei parenti coinvolti nel procedimento di nomina di amministratore di sostegno inscenare un conflitto, un dissidio all'interno dei congiunti per indurre il Giudice a nominare un estraneo (spesso un legale) amministratore di sostegno in relazione ad un soggetto che ne abbia la necessità. Che ciò si presti a speculazioni e ad abusi appare evidente sol che si abbia un minimo di pratica di rapporti familiari litigiosi (si pensi ad un figlio animato da rancore e che vive lontano da anni dall'originario nucleo familiare e che abbia l'interesse a sottrarre l'amministrazione del patrimonio dell'anziano genitore alle cure dal coniuge di costui, magari perfettamente capace).

Aggiungi un commento