Acquisto di immobile operato da un solo coniuge dopo la separazione personale. Opponibilità degli effetti dello scioglimento della comunione legale. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 376 del 13 gennaio 2021)

Nei rapporti tra coniugi già in regime di comunione legale dei beni, dal combinato disposto degli artt. 2659, comma 1, e 191 commi 1 e 2 cod.civ., si ricava che non diviene di proprietà comune l'immobile acquistato da uno solo di essi dopo la loro separazione personale dal momento che quest'ultima costituisce causa di scioglimento della comunione medesima con la decorrenza prevista dall'art. 191, comma 2, cod.civ.; invece, per l'opponibilità ai terzi degli effetti dello scioglimento della comunione legale derivante dalla separazione personale dei coniugi, relativamente all'acquisto di beni immobili o mobili registrati, avvenuto con dichiarazione dello status di separato, da parte del coniuge acquirente, deve considerarsi necessaria e sufficiente la sola trascrizione nei registri immobiliari recante la corrispondente indicazione (cioè l'esistenza di un regime patrimoniale di separazione dei beni), indipendentemente dall'annotazione del provvedimento di separazione a margine dell'atto di matrimonio.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso sottoposto all'attenzione della S.C. è stato ritenuto inopponibile al fallimento del marito, l'acquisto immobiliare effettuato dalla moglie che pure era separata, dal momento che lo scioglimento della comunione legale non risultava dalla nota di trascrizione della compravendita.

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