I repertori e i registri notarili (art. 62 l.n.)




L'obiettivo della certezza pubblica che l'ordinamento persegue attraverso la funzione e l'attività del notaio pubblico ufficiale, viene raggiunto non solo mediante la redazione di atti pubblici, aventi il valore previsto dagli artt. 2699 e ss. cod. civ., ma imponendo allo stesso pubblico ufficiale delegato l'obbligo di tenere alcuni specifici registri, strutturalmente predeterminanti dalla legge nota1 , nei quali il pubblico ufficiale possa annotare, nel rispetto della procedura di legge, il risultato della propria attività documentale.Ad essi deve essere attribuito il valore di atto pubblico nota2 avente valore fino a querela di falso, almeno per quello che riguarda la data e l'identificazione delle parti nota3.

Tali registri, secondo la vigente normativa sono i tre repertori (atti tra vivi, atti mortis causa , protesti cambiarinota4 ), a cui si aggiunge il registro delle somme e valori, di cui all'art. 6 della Legge 22 gennaio 1934, n. 64. Occorre osservare che, per effetto dell'entrata in vigore a far tempo dal 1 gennaio 2006 del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ) "i libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, di cui era obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti informatici..." (art. 39 D. Lgs. cit. ). Per effetto dell'introduzione della regola menzionata il formato elettronico dei detti documenti (es.: il repertorio degli atti tra vivi) ben può essere considerato direttamente ai fini della corretta tenuta ed annotazione dei relativi dati, non risultando a tal fine essenziale la stampa dello stesso su supporto cartaceo. Rimane da chiedersi quale ruolo rimanga per la vidimazione del supporto operata dall'Archivio notarile.

Note

nota1

Con Decreto ministeriale del 6 novembre 1991 sono stati approvati i modelli dei repertori, del registro e dei connessi fogli supplementari di cui all'art. 63 l.n.. La tenuta dei repertori può essere manuale o meccanografica, fermo rimanendo l'obbligo di utilizzare per la redazione inchiostri o nastri indelebili.
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nota2

Pur avendo la qualifica di "atto pubblico" il/i repertori notarili non devono essere considerati documenti liberamente consultabili; ciò è avvalorato anche da quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 62 l.n.. Tra coloro che non sono abilitati a prendere visione, in via generale e fuori dai momenti istituzionalmente previsti, c'è anche il Presidente del Consiglio notarile, assieme all'intero Consiglio stesso.

A questa conclusione, già da tempo operativa, si perviene ugualmente anche a seguito dell'emanazione dei principi di Deontologia professionale, che sembrano ampliare, pur non modificando l'impianto normativo di base, i poteri di controllo del Consiglio notarile e del suo Presidente.
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nota3

In tal senso ST. CNN 18 aprile 1974, n. 370. Cfr. anche ST. CNN 1 giugno 1967, n. 163 relativo al valore del repertorio ai fini penalistici.
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nota4

L'autonomo repertorio dei protesti cambiari è stato introdotto con l'art. 13 della Legge 12 giugno 1973, n. 349.
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