Legge del 1913 numero 89 art. 138


1. È punito con la sospensione da uno a sei mesi il notaio:
a) che è recidivo nella contravvenzione alle disposizioni di cui all'articolo 26;
b) che contravviene alle disposizioni degli articoli 54, 55, 56 e 57;
c) che non conserva, per negligenza, gli atti da lui ricevuti o presso lui depositati;
d) che non tiene il repertorio prescritto dall'articolo 62 oppure lo pone in uso senza le forme prescritte dall'articolo 64;
e) che è recidivo nelle contravvenzioni alle disposizioni dell'articolo 51, secondo comma, numeri 1°, 8°, 10°, 11° e 12°;
f) che impedisce o ritarda le ispezioni previste dagli articoli 128 e 132.
2. È punito con la sospensione da sei mesi ad un anno il notaio che contravviene alle disposizioni degli articoli 27, 28, 29, 47, 48 e 49.
3. La sospensione comporta, oltre la decadenza dalla qualità di membro del consiglio notarile distrettuale e del Consiglio nazionale del notariato, l'ineleggibilità a tali cariche per due anni dalla cessazione della sospensione.
(Articolo così sostituito dall’art. 22, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249)

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