Registro delle somme e dei valori






Assieme ai repertori "tipici" ( inter vivos, mortis causa e protesti cambiari), al notaio è fatto obbligo di munirsi di un apposito registro su cui annotare tutte le somme ed i valori che, per motivi del proprio ministero, gli vengano affidati.

La legge che ha istituito tale dovere è la n. 64 del 22 gennaio 1934, in particolare gli artt. 6 , 7 , 8 , 9 , 10 .

Il collegamento all'art. 62 è puntuale, e consente di estendere a tale registro tutte le norme applicabili ai repertori c.d. "tipici".

La particolarità di tale registro sta nel fatto che in esso deve necessariamente trovare posto la consegna al notaio di somme e valori "in relazione agli atti stipulati avanti a lui o per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria" (Cass. Civ. Sez. III, 851/68 ).

La dizione usata dalla legge "atti stipulati" lascia fuori tutte le ipotesi relative ad un incarico non connesso alla stipula di un atto (quindi sicuramente per tutti gli incarichi puramente fiduciari ) nota1. Mentre sembra più accettabile l'ipotesi in base alla quale, in presenza di un incarico ricevuto dal notaio, anche in relazione ad un atto ancora da stipulare per ministero del pubblico ufficiale, possa attivarsi la formalizzazione nel registro previsto dalla Legge n. 64 del 1934 nota2 .

Nei confronti dell'Archivio, il notaio ha l'obbligo di trasmettere un estratto trimestrale, non oltre il giorno 20 del primo mese del trimestre successivo (20 gennaio, aprile, luglio, ottobre ), contenente tutte le annotazioni eseguite.

Nel caso in cui non sia annotato nessun affidamento, si dovrà trasmettere un certificato negativo (Cass. Civ. Sez. III, 1427/68 ).

Note

nota1

A tale proposito cfr. ST. CNN 14 settembre 1993, n. 394 "Mandato al notaio e irricevibilità dell'atto".
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nota2

Cfr. Leotta "Affidamento di somme al notaio", Federnotizie, settembre 1998, p. 223.Non sembrano accettabili le conclusioni a cui è pervenuto lo ST. CNN 18 maggio 1999, n. 2740 Contratto di mutuo fondiario e incarico al notaio, in cui si afferma che l'incarico di affidare l'importo del mutuo al notaio con l'obbligo di consegnarlo alla parte all'avveramento di tutte le condizioni contrattuali, non debba essere annotato sul registro del somme e valori, sul presupposto che l'incarico così delineato, peraltro formalmente riportato in atto, debba considerarsi un incarico fiduciario!
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