Legge del 1913 numero 89 art. 137


1. È punito con la sanzione pecuniaria da 5 euro a 45 euro il notaio che contravviene alle disposizioni dell'articolo 51, secondo comma, numeri 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 9° e degli articoli 53, 59, 65, 66, 70, 72 e che, nella conservazione degli atti e nella tenuta del repertorio, contravviene alle disposizioni degli articoli 61 e 62.
2. È punito con la sanzione pecuniaria da 30 euro a 240 euro il notaio che contravviene alle disposizioni dell'articolo 26, dell'articolo 51, secondo comma, numeri 1°, 8°, 10°, 11°, 12° e dell'articolo 67, secondo comma.
3. È punito con la sanzione pecuniaria da 200 euro a 900 euro il notaio che, nei casi previsti dall'articolo 43, rilascia copie, certificati o estratti.
(Articolo da ultimo così sostituito dall’art. 21, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249)

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