Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 261


TITOLO VI
Della vigilanza sui notari, sui Consigli e sugli archivi; delle Ispezioni; delle pene disciplinari e dei procedimenti per l'applicazione delle medesime
CAPO II
Delle pene disciplinari

Sono punite con l'ammenda di lire 40, estensibile fino a lire 80 in caso di recidiva, le contravvenzioni alle disposizioni degli artt. 24, 56, 69, 72, 74 , 1° e 6° comma, del presente regolamento.
Sono punite con l'ammenda da lire 40 a lire 80, estensibile fino a lire 240 in caso di recidiva, le contravvenzioni alle disposizioni degli artt. 48, 70 , 73 , 2° comma, 77, 78 , 1°, 2°, 3° ed ultimo comma, 84 ultimo comma, 91 , 1° comma, 226 del presente regolamento.
Sono punite con l'ammenda da lire 40 a lire 200 estensibile fino a lire 400 in caso di recidiva, le contravvenzioni alle disposizioni degli artt. 37 , ultimo comma, e 128 , 2° comma, del presente regolamento.
(comma abrogato).

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