Star del credere



Ordinariamente il commissionario non patisce le conseguenze dell'eventuale inadempimento del contraente  con il quale sia stato concluso l'affare per conto del committente. L'art.1715 cod.civ., dettato in materia di mandato, pone la regola generale secondo la quale, in mancanza di patto contrario, il mandatario privo di poteri rappresentativi non risponde verso il mandante dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalle persone con le quali ha contrattato, tranne il caso che l'insolvenza di queste gli fosse o dovesse essergli nota all'atto della conclusione del contratto.


Questa regola generale può tuttavia venir meno in forza di apposita pattuizione o anche degli usi, in relazione ai quali il commissionario sia tenuto allo "star del credere". A questo proposito l'art. 1736 cod.civ. prevede che, quando si dia il caso, il commissionario risponde nei confronti del committente per l'esecuzione dell'affare. Se il commissionario è tenuto a questa speciale forma di garanzia gli è dovuto un compenso aggiuntivo rispetto alla ordinaria provvigione nota1 .

In forza della pattuizione in esame il commissionario risponde in tutto o in parte dell' inadempienza del terzo con il quale ha contrattato per conto del mandante. La ricorrenza della clausola è subordinata all'esplicita convenzione delle parti ovvero all'esistenza di usi (di tipo contrattuale) che la prevedono nota2 . Sia la misura della responsabilità aggiuntiva del commissionario, sia quella della maggiorazione rispetto al compenso, sono parimenti rimesse alla determinazione delle parti o agli usi. L'art. 1736 cod.civ.  rimette, quale criterio finale di chiusura la determinazione di questi elementi al giudice, secondo equità.

La natura giuridica dello "star del credere" è disputata. Secondo un'opinione il commissionario sarebbe assimilabile ad un fidejussore, rispondendo nei confronti del committente quale garante in relazione all'adempimento delle obbligazioni scaturenti dall'affare concluso nota3. Ne seguirebbe la possibilità da parte del committente di agire direttamente nei suoi confronti, senza dover preventivamente escutere il contraente. In giurisprudenza viene compiuto un generico riferimento ad un aggravamento della posizione contrattuale del commissionario (Cass. Civ., Sez. III, 6352/81 ) nota4. V'è infine chi parla di una vera e propria obbligazione di tipo assicurativo  nota5. In ogni caso è possibile concludere nel senso che il commissionario che abbia fatto fronte a rivalere il committente dell'inadempimento totale o parziale del contraente, abbia in seguito diritto di rivalersi nei confronti di quest'ultimo, ricorrendo l'ipotesi di surrogazione ex n.3 art. 1203 cod.civ. nota6.

Note

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Nell'ipotesi di commissione gratuita si ritiene invece insussistente il diritto ad una prestazione aggiuntiva per l'assunzione della garanzia dello star del credere: Minervini, Il mandato, la commissione, la spedizione, in Trattato di dir.civ.it., dir. da Vassalli, Torino, 1954, p.134.
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nota2

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In ciò si ravvisa una divergenza rispetto all'art.1715 cod.civ. , norma che non prevede il richiamo agli usi contrattuali: cfr.Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., Libro IV, Torino, 1991, p.615 e Luminoso, Mandato, commissione e spedizione, in Trattato di dir.civ. e comm. dir. da Cicu e Messineo e continuato da Mengoni, Milano, 1984, p.354.
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nota3

Così Minervini, cit., p. 109 e Formiggini, voce Commissione, in Enc.dir., vol.VII, 1960, p.873.
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nota4

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In questo senso anche Bile, Il mandato, la commissione, la spedizione, Roma, 1961, p.135. Si potrebbe forse meglio parlare di assunzione di responsabilità aggravata a carico del commissionario, in capo al quale si avrebbe un trasferimento del rischio dell'inadempimento del terzo: così Ferri, Manuale di diritto commerciale, Torino, 1980, p.830; Luminoso, cit., p.355 e Valeri, Manuale di diritto commerciale, vol.II, Firenze, 1948,  p.182.
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nota5

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Scalfi, La promessa del fatto altrui, Milano-Varese, 1955, p.94; Russo, Del mandato, in Comm.cod.civ., dir. da D'Amelio e Finzi, vol.II, Firenze, 1947, p.515.
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nota6

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Così Luminoso, cit., p.357.
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Bibliografia

  • BILE, Il mandato, la commissione, la spedizione, Roma, 1961
  • FERRI, Manuale di diritto commerciale, Torino, 1980
  • FORMIGGINI, Commissione, Enc.dir., VII, 1960
  • LUMINOSO, Mandato, commissione, spedizione, Milano, Tratt. dir. civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, vol. XIII, 1984
  • MINERVINI, Il mandato, la commissione, la spedizione, Torino, Trattato Vassalli, 1954
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968
  • RUSSO, Del mandato, Firenze, Comm.cod.civ. dir. D'Amelio e Finzi, 1947
  • SCALFI, La promessa del fatto altrui, Milano Varese, 1955
  • VALERI, Manuale di diritto commerciale, Firenze, II, 1948

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