L'
art.1721 cod.civ. tutela in modo speciale i crediti vantati dal mandatario nei confronti del mandante per i compensi e per il rimborso delle spese sostenute relativamente al compimento dell'incarico.
Questa protezione può essere estesa anche al commissionario nei confronti del committente nota1.Analogamente si può dire per quanto attiene al privilegio speciale di cui al II° comma dell' art.
2761 cod.civ. (e del collegato diritto di ritenzione ex ultimo comma art.
2756 cod.civ.).
Conseguentemente il commissionario avrà la possibilità di soddisfarsi, in via prioritaria rispetto al committente, sui crediti originati dalla conclusione degli affari. Egli vanterà inoltre un privilegio speciale sulle cose di proprietà del mandante detenute per provvedere all'esecuzione dell'incarico affidatogli, ciò che si risolve nella possibilità di ritenerle e di farle mettere all'incanto onde soddisfarsi su quanto ricavato.
Note
nota1
Minervini, Il mandato, la commissione, la spedizione, in Trattato di dir.civ. it., dir. da Vassalli, vol.VIII, Torino, 1957, p.231.
top1 Bibliografia
- MINERVINI, Il mandato, la commissione, la spedizione, Torino, Tratt.dir.civ.Vassalli, VIII, 1957