Non vi sono specifiche regole disciplinanti le obbligazioni a carico di committente e di commissionario. A questo riguardo è opinione comune tra gli interpreti che siano applicabili le norme dettate in materia di mandato agli artt.
1710 e ss. cod.civ. sotto il paragrafo intitolato "Delle obbligazioni del mandatario"
nota1 .
E' possibile che a tali regole venga introdotta deroga convenzionale: si pensi alla pattuizione dell'obbligo di rendiconto, a quella relativa al pagamento degli interessi sulle somme riscosse per conto del committente, all'obbligo di custodia delle cose che sono state spedite per conto del mandante (art.
1718 cod.civ. ), che si estende alle cose consegnate al commissionario dal committente.
Per quanto invece attiene alle obbligazioni del mandante, non senza sottolineare la minore portata di esse rispetto a quelle che incombono al mandatario (dunque al commissionario), giova rammentare quella (cui si può derogare) di somministrare al mandatario (dunque al commissionario) i mezzi necessari per l'esecuzione dell'incarico (dell'affare) e per l'adempimento delle obbligazioni contratte in proprio nell'interesse del mandante.
Note
nota1
Luminoso, Mandato, commissione, spedizione, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu-Messineo e continuato da Mengoni, vol.XXXII, Milano, 1984, p.601; Minervini, Il mandato, la commissione, la spedizione, in Trattato di dir.civ. it., dir. da Vassalli, vol.VIII, Torino, 1957, p.233.
top1Bibliografia
- LUMINOSO, Mandato, commissione, spedizione, Milano, Tratt. dir. civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, vol. XIII, 1984
- MINERVINI, Il mandato, la commissione, la spedizione, Torino, Tratt.dir.civ.Vassalli, VIII, 1957