Commissionario contraente in proprio



La figura del commissionario si sostanzia in quella di un mandatario privo di poteri rappresentativi. E' chiaro che, dovendo egli perseguire l'interesse del committente per conto del quale conclude acquisti o vendite, qualora tali contrattazioni lo vedessero coinvolto in prima persona, quale acquirente e venditore, si determinerebbe una situazione di conflitto di interessi anche soltanto potenziale che la legge non può consentire.

Non è tuttavia possibile escludere che queste operazioni possano in concreto palesarsi utili e redditizie sia per il committente sia per il commissionario, ogniqualvolta siano disciplinate in modo tale da evitare il rischio che quest'ultimo pensi soltanto a perseguire il proprio utile a danno del primo.

Svolta questa premessa è agevole intendere il modo di disporre dell'art.1735 cod.civ. , che ha lo scopo di disciplinare l'entrata del commissionario nel contratto. La norma citata permette l'assunzione della qualità di parte del commissionario a precise condizioni:

a) qualora si tratti di compravendita di titoli, divise o merci che hanno un prezzo corrente stabilito per atto della pubblica Autorità, ovvero risultante da listini di Borsa o da mercuriali (in forza dell'espresso riferimento al III comma dell'art.1515 cod.civ. );

b) se il committente non abbia diversamente disposto.

Il II comma dell'art. 1735 cod.civ. , allo scopo di evitare manovre speculative a danno del committente, specifica ulteriormente che, quand'anche costui avesse predeterminato un certo prezzo, il commissionario che acquista per sè non può praticare un prezzo inferiore a quello corrente nel giorno in cui l'operazione viene compiuta anche se questo fosse superiore a quello fissato (più favorevole per il commissionario).

Orbene: alle riferite condizioni il commissionario entra nel contratto, vale a dire che assume direttamente la qualità di parte acquistando o vendendo i beni che ne sono l'oggetto nota1 . Cosa significa che il commissionario "entra nel contratto"? Prescindendo dalla disamina relativa all'individuazione del contratto (se cioè di compravendita o di commissione, quale fattispecie assorbente), ciò che esamineremo più oltre, è indispensabile chiarire la dinamica di perfezionamento dell'acquisto o della vendita dei titoli, delle divise o delle merci.

Ordinariamente il commissionario, non potendo spendere il nome del committente, contratta con la clientela assumendo veste contrattuale in proprio. Può essere ripetuto questo ragionamento anche nel caso in esame, nel quale è il commissionario in proprio ad acquistare o a vendere?

La risposta è proprio nel modo di disporre dell'art.1735 cod.civ. , che viene minuziosamente a disciplinare il caso in cui il commissionario può entrare nella stipulazione, prescrivendo la sussistenza di rigorose condizioni. Tali cautele impongono di considerare che, nella fattispecie, sia praticabile la costruzione, in forza della quale, per effetto della semplice condotta del commissionario, la negoziazione sia da reputarsi perfezionata con forza vincolante immediata anche per il committente.

Qual è il meccanismo di entrata nel contratto del mandatario? Secondo un'opinione sarebbe sufficiente per la conclusione della fattispecie una dichiarazione del commissionario diretta al committente. A questo proposito si è parlato di autocontratto o di contratto a formazione unilaterale nota2. V'è invece chi parla di negozio di attuazione per identificare la semplice condotta fattuale (non dichiarativa) del commissionario che si limita ad eseguire quanto previsto dal contratto, sullo sfondo del tacito consenso del committente nota3.

La questione si palesa di notevole complessità. Anzitutto deve essere chiarito che la vicenda deve essere pur sempre costruita come una compravendita, distinguendosi dal contratto di commissione e dalle obbligazioni che fanno capo a committente e commissionario come tali nota4 . Pertanto dal perfezionamento della vendita non potranno non scaturire tutte le giuridiche conseguenze che sono proprie della specifica figura contrattuale (obbligazione di corrispondere il prezzo e di consegnare la merce, garanzia per i vizi e l'evizione, etc.). Occorre piuttosto mettere a fuoco il meccanismo di perfezionamento del contratto.

Come è possibile che il commissionario possa concludere da solo il contratto acquistando le merci poste in vendita dal committente o vendendogli quelle che sono di sua proprietà se non è dotato di poteri rappresentativi?

A questo proposito esplodono tutte le contraddizioni e le ambiguità proprie dell'eventuale legittimazione del mandatario privo di poteri rappresentativi (tale, in sostanza, si palesa il commissionario) in ordine alla riscossione dei crediti (art.1705 cod.civ. ) ed alla vendita di beni mobili di proprietà del mandante e, inversamente, della possibilità che il mandatario senza rappresentanza possa acquistare beni mobili con quella che appare come una diretta imputazione dell'effetto acquisitivo in capo al mandatario (cfr. l'art.1706 cod.civ., ai sensi del quale è possibile che il mandante rivendichi i beni mobili acquistati per conto, ma non in nome suo dal mandatario). E' palese che questa "via di mezzo" tra un'imputazione diretta ed una indiretta, culmina proprio nella fattispecie in esame, nella quale, ad esempio, il commissionario (mandatario) acquista per conto del committente (mandante) un bene che è di proprietà di esso mandante. Questa coincidenza soggettiva è in grado di mettere in crisi l'intero sistema formato da regole come quelle di cui si è fatto cenno.

La questione si sposta inoltre su un altro piano, più generale, che attiene sia alle modalità di perfezionamento del contratto, sia alla reale distinzione tra rappresentanza diretta ed indiretta. Sotto il primo profilo viene in esame la peculiare modalità di conclusione del contratto di cui all'art. 1333 cod.civ., nella quale sostanzialmente l'atto viene a concludersi in forza dell'intervento di una parte soltanto, ciò che ha sollecitato la dottrina in ordine ad una qualificazione dell'atto di autonomia che ne scaturisce in chiave di "contratto unilaterale" nota5. Secondariamente appare in tutta evidenza la contraddittorietà, rispetto al paradigma dell'imputazione degli effetti dell'atto proprio della rappresentanza indiretta, dell'automaticità della conclusione del contratto che si produce in esito all'entrata del commissionario nel contratto nota6. In altri termini, se è vero che il congegno negoziale della vendita si perfeziona tra committente e commissionario per effetto del semplice intento negoziale di quest'ultimo, è vero che ha luogo un'imputazione diretta degli effetti del contratto al committente. Ciò potrebbe evidenziare una sostanziale coincidenza effettuale, quanto alla figura in esame, tra fattispecie rappresentative diretta ed indiretta.

A questo punto occorre comunque precisare che la questione appare legata a doppio filo con due ulteriori nodi concettuali, tali la natura giuridica dell'imputazione rappresentativa di cui all'art. 1395 cod.civ. , la cui distinzione rispetto all'entrata del commissionario di cui all'art.1735 cod.civ. non è agevole, nonchè l'analisi del perfezionamento del contratto di compravendita tra committente e contraente contattato dal commissionario.

Sempre al confronto con l'art. 1395 cod.civ. è legato l'apprezzamento della portata dispositiva dell'art. 1735 cod.civ. . Se da un lato è palese che le parti possono escludere quanto la legge consente (nel senso che al commissionario sia comunque proibito l'ingresso del contratto in qualità di parte, quand'anche i beni consistano in titoli, divise o merci aventi prezzi "di listino"), v'è chi ha revocato in dubbio che sia possibile ampliare convenzionalmente le ipotesi in cui il commissionario può acquistare o vendere in proprio (ad esempio estendendo il caso a merci che non abbiano un prezzo di listino) nota7 .

Note

nota1

Si ritiene che ciò costituisca una legittima modalità di adempimento dell'obbligazione gestoria assunta, come dimostra la previsione della spettanza della provvigione al commissionario (Donisi, Il contratto con se stessi, Napoli, 1982, p.312; Minervini, Il mandato, la commissione, la spedizione, in Trattato di dir.civ.it., dir. da Vassalli, Torino, 1954, p.143). Si avrebbe, nei limiti tracciati dalla norma, una sorta di facultas alternativa di adempimento.
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nota2

Luminoso, Mandato, commissione, spedizione, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu e Messineo e continuato da Mengoni, Milano, 1984, p.619.
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nota3

Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., Libro IV, Torino, 1968, p.640.
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nota4

Nel senso invece che l'intera fattispecie sia riconducibile alla commissione, costituente la fonte dell'entrata del commissionario nel contratto: cfr. Visalli, Natura giuridica del contratto con se medesimo, in Riv. dir. civ., 1963, II, p.390. Contra, per tutti si veda Luminoso, cit., p.608 e ss..
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nota5

Si vedano le riflessioni del Sacco, Il contratto, in Trattato di dir.priv., dir. da Rescigno, Torino, 1985, riprese, dal punto di vista qui in considerazione, vale a dire con riferimento alla fattispecie dell'entrata del commissionario nel contratto, dal Luminoso, cit., p.612 e ss..
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nota6

E' proprio in relazione a questa impossibilità di spiegare razionalmente la figura che parte della dottrina già da tempo era giunta a qualificare l'intero rapporto come originato dalla legge: cfr. Sraffa, Del mandato commerciale e della commissione, in Commentario al codice di commercio, Milano, 1933 , p.190.
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nota7

Affermano l'applicabilità della norma a tutte le ipotesi in cui taluno sia stato incaricato di contrattare con terzi (ben oltre i limiti indicati da questa norma) Formiggini, voce Commissione, in Enc.dir., vol.VII, 1960, p.871 e Mirabelli, cit., p.612, mentre Luminoso, cit., p.620 si esprime per la non estensibilità dell'art.1735 cod.civ. ad ipotesi differenti, nel senso dunque della tipicità della previsione.
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Bibliografia

  • DONISI, Il contratto con se stesso, Napoli, 1982
  • FORMIGGINI, Commissione, Enc.dir., VII, 1960
  • LUMINOSO, Mandato, commissione, spedizione, Milano, Tratt. dir. civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, vol. XIII, 1984
  • MINERVINI, Il mandato, la commissione, la spedizione, Torino, Trattato Vassalli, 1954
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968
  • SACCO, Il contratto, Torino, Trattato Rescigno, 1985
  • SRAFFA, Del mandato commerciale e della commissione , Milano, Comm.cod.comm., 1933
  • VISALLI, Natura giuridica del contratto con se medesimo, Riv.dir.civ., II, 1963

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