Posizione giuridica del committente rispetto al terzo contraente



Non vi sono nel codice civile norme che assumono in considerazione il rapporto tra commissionario e contraente (terzo rispetto alla commissione).

A questo proposito chi ha contrattato con il commissionario, pur conoscendone il ruolo, l'esistenza dello speciale mandato nonchè l'identità del mandante, vanta azione solo nei confronti del commissionario. Se Tizio, che ha acquistato cento scaffali metallici da Caio, commissionario per conto della Alfa s.p.a. (costruttrice dei manufatti), vuole far valere vizi o difetti della fornitura, deve protestare con Caio e non con la Alfa s.p.a. (la quale deve essere considerata terza). Inversamente, qualora Tizio non paghi gli scaffali, sarà Caio a dover assumere l'iniziativa nomine proprio per ottenere quanto dovuto. Nè Tizio potrà fondatamente eccepire un difetto di legittimazione attiva, evocando l'esistenza di un committente nel cui interesse l'affare sarebbe stato concluso.

Peraltro nell'ambito di questo schema si inserisce il modo di disporre degli artt. 1705, 1706 , 1707 cod.civ., dettati in materia di mandato, ma pacificamente applicabili anche alla commissionenota1. In forza di dette norme, che introducono una rilevanza esterna indiretta del rapporto interno tra mandante e mandatario, il primo può esercitare i diritti di credito scaturenti dall'esecuzione del mandato ovvero rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario anche direttamente nei confronti dei terzi. L'ultima disposizione infine impedisce ai creditori del mandatario, ricorrendo specifiche condizioni, di aggredire i cespiti legati all'esecuzione dell'incarico.

Note

nota1

Minervini, voce Commissione, in N.mo Dig.it., p.637; Costanza, voce Commissione, in Dig.disc.priv., p.169; Alcaro, in Comm.cod.civ., dir. da Cendon, vol.IV, Torino, 1999, p.1319; Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol.V, Milano, 1961, p.61.
top1

Bibliografia

  • ALCARO, Torino, Comm.cod.civ.dir.da Cendon, IV, 1999
  • COSTANZA, Commissione, Torino, Dig.disc.priv.
  • MINERVINI, Commissione, N.mo Dig. it.

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Posizione giuridica del committente rispetto al terzo contraente"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti