La legge non prevede l'adozione una speciale forma ai fini della stipulazione del contratto di commissione. Ne segue che
esso è qualificabile come a forma libera. D'altronde il contratto in esame costituisce una specie riconducibile al mandato che (prescindendo dal disputato caso in cui esso abbia ad oggetto l'acquisto o la vendita di beni immobili), è parimenti da considerarsi come informale
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In giurisprudenza non sono mancati interventi volti ad affermare la necessità dell'atto scritto ad substantiam laddove la commissione avesse ad oggetto l'alienazione di beni immobili: secondo questa interpretazione ricorrerebbe una fattispecie di forma per relationem che, applicando analogicamente l'
art.1350 cod.civ. , imporrebbe l'atto scritto (Cass. Civ. Sez. I,
1594/76 ). E' appena il caso di rilevare che questa opinione risulta sicuramente fuorviante ed ingiustificata in relazione a fattispecie per le quali non sussiste alcun potere di rappresentanza in capo al commissionario-mandatario. L'esigenza di un formalismo per relationem, infatti, è tipicamente previsto solo per ipotesi in cui chi agisce opera in nome e per conto altrui in forza di una procura (
art.1392 cod.civ. ). Nella commissione invece si instaura un rapporto meramente obbligatorio senza il conferimento di alcun potere rappresentativo diretto.
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