Diritto alla provvigione (commissione)



L'art. 1733 cod.civ.  disciplina la misura della provvigione dovuta al commissionario. Quando essa non sia stata stabilita dalle parti, viene determinata secondo gli usi del luogo in cui l'affare è compiuto. In difetto di regole consuetudinarie la legge conferisce al giudice poteri di determinazione equitativa.

La prima questione che pone la riferita norma è quella della indispensabilità o meno della corresponsione di una provvigione al commissionario. Si tratta in buona sostanza di decidere se la causa della commissione sia essenzialmente onerosa ovvero anche eventualmente gratuita. In questo senso il riferimento al modo di disporre dell'art. 1709 cod.civ., che prevede una presunzione di onerosità in materia di mandato, schema generale entro il quale collocare il contratto in esame, non pare soddisfacente. Prevale l'opinione secondo la quale il compenso non sia indispensabile nota1.

Circa l'ammontare della provvigione, il dato è usualmente stabilito dalle parti, talvolta per il tramite di clausole particolarmente elaborate (spesso deducenti meccanismi "a scalare", premi incentivanti progressivi, etc.). Si tratta per lo più di una percentuale sul prezzo di acquisto o di vendita delle merci, dei beni venduti o acquistati dal commissionario per conto del committente. Può venire in considerazione una determinazione "a forfait" sulla base di una quantitativo presuntivo di vendite, di uno sconto sul prezzo di listino applicato dal committente sul mercato. E' altresì possibile che il commissionario effettui anticipazioni del prezzo delle merci al committente, sulla scorta dell'usuale andamento delle vendite, trattenendo per sè il compenso provvigionale correlativo. In questa ipotesi incombe sul commissionario che abbia incassato somme minori rispetto a quelle ipotizzate dar conto della circostanza, allo scopo di ottenerne il rimborso dal committente (Cass.Civ., Sez. II, 1387/78).  

Vengono altresì in esame quale criterio sussidiario, in difetto di previsioni negoziali delle parti, le tariffe professionali vigenti, ogniqualvolta il commissionario svolga l'attività a tale titolonota2 . Ulteriori criteri, espressamente previsti dall'art. 1733 cod.civ.  sono quelli del riferimento agli usi del luogo in cui è compiuto l'affare, nonchè, da ultimo, il potere equitativo del giudice. Quest'ultimo ovviamente non potrà prescindere da quanto si pratica in relazione a figure contrattuali affini, con speciale attinenza all' agenzia ed alla mediazione.

Note

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Cfr, anche se si tratta di obiter dictum , Cass. Civ., Sez. III,  4961/79  . In dottrina si veda Luminoso,  Mandato, commissione e spedizione, in Trattato di dir.civ. e comm. dir. da Cicu e Messineo e continuato da Mengoni, Milano, 1984, p.600 e Minervini, Il mandato, la commissione, la spedizione, in Trattato di dir.civ.it., dir. da Vassalli, Torino, 1954, p.232. Contra Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., Libro IV, Torino, 1991, p.610, per il quale il fatto che l'art.1733 cod.civ. sia espressamente dedicato alla provvigione lascerebbe intuire la volontà del legislatore di richiedere necessariamente la stessa, donde l'essenziale natura onerosa della commissione.
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Secondo la costante interpretazione (Bavetta, voce Mandato, in Enc.dir., vol.XXV, 1975, p.350 e Luminoso, cit., p.145) la norma deve essere coordinata con gli artt.1709  e 1740  cod.civ., in quanto espressione di un principio uniforme, malgrado le differenze di formulazione. Da ciò deriva che, nell'ordine gerarchico dei criteri di determinazione della provvigione, in difetto di pattuizioni, un primo posto spetti alle tariffe professionali in vigore nel luogo di stipulazione; solo successivamente occorrerà fare riferimento agli usi e alla determinazione equitativa in sede giudiziale. 
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Bibliografia

  • BAVETTA, Mandato, Enc.dir., XXV, 1975
  • LUMINOSO, Mandato, commissione, spedizione, Milano, Tratt. dir. civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, vol. XIII, 1984
  • MINERVINI, Il mandato, la commissione, la spedizione, Torino, Trattato Vassalli, 1954
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968

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