Codice Civile art. 1203


SURROGAZIONE LEGALE
1. La surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi:
1) a vantaggio di chi, essendo creditore, ancorché chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi, del suo pegno o delle sue ipoteche;
2) a vantaggio dell' acquirente di un immobile che, fino alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno o più creditori a favore dei quali l' immobile è ipotecato;
3) a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo;
4) a vantaggio dell' erede con beneficio d' inventario, che paga con denaro proprio i debiti ereditari;
5) negli altri casi stabiliti dalla legge.

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