Modo impossibile o illecito



L'onere impossibile o illecito (tale non sarebbe quello che assorbisse il contenuto economico della disposizione a causa di morte: cfr. Cass. Civ. Sez. II, 16846/07 ) , tanto apposto ad una disposizione testamentaria, quanto ad una donazione , si considera come non apposto (vitiatur sed non vitiat) : ciò a meno che esso non risulti essere stato il solo motivo determinante della disposizione stessa (artt. 647, III comma e 794 cod. civ.), poiché in questo caso rende nulla l'intera disposizione.

La regola appare del tutto simile a quella adottata dalla legge in tema di liberalità testamentarie e donative per il motivo illecito (artt. 626 e 799 cod.civ.) ed anche per la condizione impossibile o illecita (art. 634 cod.civ. in relazione all'art. 626 cod.civ. ).

Da questa analogia traggono argomento i fautori della tesi secondo la quale il modo non rappresenta altro se non un elemento accidentale, al pari di termine e condizione. Il modo costituirebbe un veicolo per dare rilevanza ad un motivo, tanto è che quando questo intento si palesa impossibile o illecito l'ordinamento reagisce con la stessa regola prevista espressamente per la diretta deduzione del motivo illecito unico determinante nota1.

Occorre tuttavia rilevare che la teorica delmodo come disposizione autonoma, seppur collegata con quella principale, riesce altrettanto adeguatamente a dar conto del dato normativo: quando il modo risultasse determinante la caducazione di esso non potrebbe non importare la parallela inutilità del negozio principale nota2.

E'chiaro che le norme esaminate si riferiscono all'ipotesi in cui sia l'impossibilità sia l'illiceità siano originarie, vale a dire coeve al perfezionamento dell'atto o meglio, nel caso del testamento, al venire ad efficacia di esso al tempo della morte del disponente nota3.

Che cosa dire dell' impossibilità ed illiceità sopravvenute? E' stato deciso al riguardo (Cass. Civ., Sez. III, 11906/13) che l'impossibilità sopravvenuta della prestazione a cagione del rifiuto del creditore dell'obbligazione modale non possa nè far venir meno il legato al quale l'onere era stato apposto, nè determinare l'inefficacia del legato (in funzione cioè di elemento sospensivamente condizionante rispetto alla disposizione a titolo particolare).

Si pensi Inoltre all'onere avente ad oggetto un bene divenuto extra commercium per legge.

Secondo una tesi, se il motivo non è determinante, cadrebbe solo il modo, contrariamente l'intera disposizione, ma non già in quanto nulla, bensì in quanto divenuta inefficacenota4. Ovviamente se l'impossibilità dipende da causa riconducibile all'onerato si dovrà far riferimento a quanto previsto in tema di inadempimento del modo (Cass. Civ. Sez. II, 4560/93 ).

In concreto può essere difficile riconoscere la sopravvenuta impossibilità rispetto alla semplice difficoltà di carattere economico. Si afferma in proposito che l'impossibilità è tale quando sia assoluta ed oggettiva (Cass. Civ. Sez. II, 4145/76).

Note

nota1

Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p. 207.
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nota2

Così Grassi, La fattispecie modale, Padova, 1976, p. 14.
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nota3

In questo senso ad una prima tesi che fa riferimento al tempo di redazione del testamento si preferisce la soluzione secondo la quale il momento per l'accertamento della impossibilità coinciderebbe con quello dell'apertura della successione (cfr. Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, vol. II, Padova, 1952, p.233 e Comba, Impossibilità sopravvenuta del modo e risoluzione della disposizione testamentaria, in Foro it., vol. I, 1955, p. 192).
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nota4

Di questa opinione Capozzi, Successioni e donazioni, t.1, Milano, 1983, p.486; similmente Marini, Il modus come elemento accidentale del negozio gratuito, Milano, 1976, p.282, il quale sottolinea che in questi casi non si può parlare di nullità perchè questa presupporrebbe un vizio originario. Secondo altri (Allara, Sulla impossibilità sopravvenuta del "modus", in Foro pad., vol. I, 1952, p.996 e Giorgianni, Il "modus" testamentario, in Riv.trim. di dir. e proc.civ., 1957, p. 920) l'impossibilità o l'illiceità sopravvenute potrebbero legittimare la domanda di risoluzione della disposizione quando l'adempimento fosse determinante del consenso del testatore. Secondo un'ultima interpretazione (Caramazza, Delle successioni testamentarie, in Comm.teorico-pratico al cod. civ., dir. da De Martino, Novara-Roma, 1983, p. 327; Gardani-Contursi-Lisi, Sopravvenuta impossibilità o illiceità di onere testamentario, in Riv.dir.civ., 1955, p. 767) si dovrebbe ritenere che l'art. 647 cod. civ. sancisca sempre la nullità dell'onere illecito od impossibile, anche quando il vizio fosse posteriore all'apertura della successione, poiché la nullità sarebbe determinata dalla pratica impossibilità di dar corso all'adempimento.
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Bibliografia

  • ALLARA, Sull' impossibilità sopravvenuta del modus, Foro pad., vol. I, 1952
  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, II, 1982
  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, artt.587-712, Novara, Comm.cod.civ., De Martino, 1978
  • COMBA, Impossibilità sopravvenuta del modo e risoluzione della disposizione testamentaria, Foro it., I, 1955
  • GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1952
  • GARDANI CONTURSI LISI, Sopravvenuta impossibilità o illiceità di onere testamentario, Riv.dir.civ., 1955
  • GIORGIANNI, Il "modus" testamentario , Riv.trim.dir.e proc.civ., 1957
  • GRASSI, La fattispecie modale, Padova, 1976
  • MARINI, Il modus come elemento accidentale del negozio gratuito, Milano, 1976

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