Inadempimento dell'obbligazione modale: applicabilità delle disposizioni in tema di risoluzione del contratto



Si disputa circa la possibilità di fare applicazione delle norme generali in tema di risoluzione del contratto all'inadempimento del modo.

Pare possa darsi risposta affermativa per regole quali il sindacato circa l'importanza dell'inadempimento ai fini della risoluzione (art. 1455 cod.civ.), la diffida ad adempiere (art. 1454 cod.civ.), il termine essenziale (art. 1457 cod.civ.) nota1. Cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 21208/13 per quanto attiene alla disciplina dell'onere della prova relativa alla non imputabilità dell'inadempimento dell'obbligazione modale.

Ancora si reputa ammissibile la previsione di una penale (art. 1382 cod.civ.) in funzione di stimolo all'adempimento: potrebbe cioè il testatore prevedere l'esecuzione di una determinata prestazione, nell'ipotesi in cui il beneficiato non fosse adempiente nota2 .

Al contrario il parere è negativo relativamente all'esclusione di cui al II comma dell'art. 1453 cod.civ., norma che preclude la domanda di adempimento una volta che sia stata richiesta la risoluzionenota3 .

La risoluzione della disposizione alla quale fosse stato apposto il modo inadempiuto non potrebbe inoltre, al contrario di quanto accade in tema di contratto in genere, operare ipso jure : essa interviene solo a seguito della sentenza (costitutiva) dell'autorità giudiziaria, la quale tra l'altro non produce effetto retroattivo reale (art. 1458 cod.civ.), con la conseguenza che sono opponibili all'erede, subentrante all'inadempiente, gli atti di disposizione dei beni ereditari posti eventualmente in essere da costui nel corso del giudizio nota4 .

Note

nota1

Carnevali, La donazione modale, Milano, 1969, p.277.
top1

nota2

Capozzi, Successioni e donazioni, t.2, Milano, 1982, p.484.
top2

nota3

La dottrina prevalente ritiene che tale preclusione sia fondata, da un lato, sulla sinallagmaticità del rapporto (Valensise, Dell'azione di risoluzione e di adempimento in tema di disposizione modale testamentaria, in Giur.completa della Corte Suprema di Cassazione, 1951, p.1134; Torrente, La donazione, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu-Messineo, vol.XXII, Milano, 1956, p.497), dall'altro, sulla considerazione che nella risoluzione della disposizione modale la legge ha inteso soltanto porre la sanzione della perdita della liberalità a carico dell'istituito inadempiente (Giannattasio, Delle successioni. Successioni testamentarie, in Comm.cod.civ., libro II, Torino, 1978, p.263). In contrario si è però rilevato (Costanza, L'onere, in Giust.sist.civ. e comm., dir. da Bigiavi, Torino, 1983, p.172) che anche nei confronti dell'onerato di un modo non si può pretendere che egli si ponga in condizione di adempiere dopo che il creditore ha mostrato, proponendo la domanda di risoluzione, di non avere più interesse alla prestazione. La domanda di risoluzione, in altri termini, suggellerebbe la definitiva insoddisfazione dello scopo perseguito fin dall'origine dal disponente (Vindigni, voce Modo, in N.sso Dig.it., vol.X, 1964, p.829). Entrambe queste affermazioni si giustificano, tuttavia, solo in relazione a contratti caratterizzati dalla corrispettività delle prestazioni: ciò non vale per la disposizione modale "che non ha e non ha mai avuto alcuna prestazione da compiere quale corrispettivo di quella che grava sul convenuto" (Caramazza, Delle successioni testamentarie, libro II, in Commentario teorico-pratico al cod.civ., dir. da de Martino, Novara, 1982, p.337). Di conseguenza sicuramente ammissibile sarebbe una domanda di risoluzione subordinata all'adempimento dell'onere.
top3

nota4

Caramazza, cit., p.338.
top4

Bibliografia

  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, II, 1982
  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, artt. 587-712, Roma, Comm. teor-prat. del c.c, dir. da De Martino, 1973
  • CARNEVALI, La donazione modale, Milano, 1969
  • COSTANZA, L'onere, Torino, Giust.sist.civ.e comm.dir. da Bigiavi, 1983
  • TORRENTE, La donazione, Milano, Tratt.dir.civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, 2006
  • VALENSISE, Dell'azione di risoluzione e di adempimento in tema di disposizione modale testamentaria, Giur.completa Corte Cassazione, 1951
  • VINDIGNI, Modo, N.sso dig.it., X, 1964

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Inadempimento dell'obbligazione modale: applicabilità delle disposizioni in tema di risoluzione del contratto"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti