Donazione modale. Inammissibilità della risoluzione di diritto in seguito ad inadempimento di obbligazione scaturente da onere. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 14120 del 20 giugno 2014)
Poiché in tema di risoluzione della donazione modale esiste una normativa specifica e completa, altre disposizioni non possono trovare ingresso e la risoluzione della donazione per inadempimento dell'onere può essere domandata dal donante o dai suoi eredi, se preveduta nell'atto di donazione, ma non può avvenire ipso iure in forza di clausola risolutiva espressa, ex art. 1456 c.c., con preclusione di qualsiasi valutazione della gravità dell'inadempimento; sicché, avuto riguardo alla natura del negozio (atto di liberalità) e alla disciplina specifica (art. 793 c.c., comma IV), è da escludere che la donazione modale, in caso di inadempimento dell'onere, possa essere risolta di diritto (ex art. 1456 c.c.) in virtù di clausola risolutiva espressa (prevista per i contratti a prestazioni corrispettive). L'inserimento di simile clausola (alla quale è da attribuire un significato o effetto ai sensi dell'art. 1367 c.c.) nel contratto di donazione va intesa come espressa previsione di risoluzione della donazione per inadempimento dell'onere, che deve essere domandata dal donante o dai suoi eredi, in conformità della particolare disciplina esistente in materia.