Codice Civile art. 677


MANCANZA DI ACCRESCIMENTO

1. Se non ha luogo l' accrescimento, la porzione dell' erede mancante si devolve agli eredi legittimi, e la porzione del legatario mancante va a profitto dell' onerato.
2. Gli eredi legittimi e l' onerato subentrano negli obblighi che gravavano sull' erede o sul legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale.
3. Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di risoluzione di disposizioni testamentarie per inadempimento dell' onere.

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