Adempimento del modo



Se l'onerato non si attiva per adempiere all'obbligazione modale, la legge prevede che qualsiasi interessato possa agire per l'adempimento (art. 648 cod.civ.). In materia di donazione l'art. 793 cod.civ. precisa ulteriormente che l'azione di adempimento può essere promossa anche durante la vita del donante. Allo scopo di meglio assicurare il conseguimento del risultato pratico avuto di mira dal disponente il II comma dell'art.647 cod.civ. prevede esplicitamente la possibilità che l'autorità giudiziaria (il cui potere discrezionale, se adeguatamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità: Cass. Civ. Sez. II, 4022/07 ) imponga all'erede o al legatario onerato una cauzione .

Il tenore letterale delle disposizioni evocate sembra alludere ad una legittimazione attiva particolarmente vasta che prescinde dalla particolare consistenza della situazione giuridica soggettiva in capo all'agente (sia un diritto soggettivo perfetto quale ad esempio un diritto di credito, un mero interesse legittimo) nota1 . Si giunge ad affermare che l'azione competa genericamente a qualunque soggetto avvantaggiato dall'adempimento anche in senso semplicemente morale (Cass. Civ. Sez. II, 4936/80 ; Cass. Civ. Sez. II, 2306/75 ).

La legge prevede esplicitamente la legittimazione dell'esecutore testamentario, il cui compito istituzionale è proprio quello di curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto (art. 703 , II comma cod.civ. ).

Nel novero dei legittimati devono ritenersi ricompresi i parenti legittimi del testatore, nonché quelli legittimati, naturali, adottivi, gli enti (dotati o meno di personalità giuridica) che, per l'oggetto dell'attività istituzionale, possano rappresentare la categoria beneficiata nota2 .

Qual è la forza della tutela di colui che insta per l'adempimento del modo? Ci si domanda, in particolare, se sia possibile agire coattivamente nei confronti dell'onerato onde ottenere l'adempimento, secondo le regole proprie dell'esecuzione forzata degli obblighi di dare, di fare e di non fare.

Se si vuole rimanere coerenti rispetto alla configurazione della situazione giuridica soggettiva passiva gravante sull'onerato, qualificata come un'obbligazione in senso proprio, non si vede come escludere la possibilità di agire fruendo di tutti gli strumenti approntati dall'ordinamento per portare ad esecuzione un obbligo giuridico nota3 . Occorre in proposito non lasciarsi fuorviare dalla natura anche semplicemente morale dell'interesse di chi agisce: interesse morale non è infatti sinonimo di interesse giuridicamente indifferente ed irrilevante.

Note

nota1

Si tende, cioè, a dare alla nozione di interessato la più ampia estensione, ritenendosi che la legittimazione spetti anche a chi riceva un vantaggio anche solo riflesso: cfr.Carnevali, voce Modo, in Enc.dir., vol.XXVI, p.691. Il problema della individuazione dei soggetti interessati si può porre in particolare in alcune ipotesi limite: si pensi al caso di onere a favore del beneficiario. Un esempio si ricava dal modus col quale il testatore sollecita l'onerato al compimento di una operazione per l'onerato stesso vantaggiosa. Laddove non si individui alcun interessato (oltre il beneficiario-onerato), si dovrà ritenere che l'inadempimento non produca conseguenze e la disposizione testamentaria non costituisca a un vero modus, ma si risolva in una mera raccomandazione (Cirillo, Disposizioni condizionali e modali, in Successioni e donazioni, vol.I, Padova, 1994, p.1089).
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nota2

Così Vindigni, voce Modo, in N.mo Dig.it., vol.X, 1964, p.828. Nell'ipotesi di modo apposto ad una donazione, qualora il donante fosse anche il beneficiario, si ritiene che egli solo sia legittimato a pretendere l'esecuzione. Ammettere l'azione anche in capo agli interessati indiretti costituirebbe infatti una illegittima intromissione nella sfera del donante (Giorgianni, Il modus testamentario, in Riv.trim.dir.proc.civ., 1957, p.908). Viceversa in tema di disposizione modale testamentaria a favore del de cuius, è evidente che egli non potrà essere il portatore dell'interesse legittimato: si ritiene che, morto il testatore, questo interesse si trasferisca in capo ai suoi prossimi congiunti, indipendentemente dalla loro qualità di eredi, perché "ciò che conta è il vincolo intimo dell'affetto che li lega al loro caro ormai estinto" (Cirillo, op.cit., p.1087).
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nota3

In questo senso è l'opinione prevalente in dottrina: cfr. Carnevali, op.cit., p.691; Giorgianni, op.cit., p.914; Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.287. Contra Gangi, La successione testamentaria, vol.II, Milano, 1952, p.217, per il quale non si potrebbe agire coattivamente, in quanto l'esecuzione forzata presupporrebbe un diritto di credito a favore del beneficiario che il modo non sarebbe in grado di far sorgere. Tuttavia, qualora configurassimo il modo come fonte di un'obbligazione non si vede come il medesimo non possa originare diritti di credito. Pure ammettendo che così non fosse, è stato rilevato (Caramazza, Delle successioni testamentarie, in Comm. teorico-pratico al cod.civ., diretto da De Martino, Bologna-Roma, 1982, p.333) come il nostro ordinamento conosca altre ipotesi in cui il titolare di un interesse morale possa agire in giudizio per ottenere una concreta tutela: valga per tutte l'esempio della protezione del diritto morale dell'autore dell'opera d'ingegno.
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Bibliografia

  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, artt. 587-712, Roma, Comm. teor-prat. del c.c, dir. da De Martino, 1973
  • CARNEVALI, Modo, Milano, Enc. dir., XXVI, 1976
  • CIRILLO, Disposizioni condizionali e modali, Padova, Successioni e donazioni, I, 1994
  • GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1952
  • GIORGIANNI, Il modus testamentario, Riv.trim.dir. e proc.civ., 1957
  • VINDIGNI, Modo, N.sso dig.it., X, 1964

Prassi collegate

  • Quesito n. 419-2012/C, Rinunzia all’azione di risoluzione di una disposizione testamentaria modale

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