Effetti della trascrizione della domanda giudiziale di risoluzione della donazione modale: cosa ne è dei diritti di colui che abbia acquistato dal donatario? (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 12959 del 9 giugno 2014)

In tema di donazione modale, la trascrizione della domanda di risoluzione per inadempimento dell'onere non pregiudica il diritto acquistato dal terzo con atto trascritto anteriormente, a prescindere dalla sua buona fede, requisito non contemplato dall'art. 2652, n. 1, c.c..
La trascrizione della donazione modale non fa acquisire all'onere carattere reale, atteso il principio di tipicità dei diritti reali e la riconduzione della donazione modale nell'ambito dei rapporti obbligatori.

Commento

(di Daniele Minussi)
Anche se in fondo scontato, il dictum della Suprema Corte non è inessenziale. Come è noto infatti l'onere (o modo) è una limitazione ad una liberalità che mai può assumere il ruolo di corrispettivo. Diversamente la donazione non sarebbe più tale. Ordinariamente l'inadempimento dell'obbligazione scaturente dal modo non può condurre, di conseguenza, alla risoluzione del contratto. Ciò a meno che non sia diversamente previsto. Premesso questo, cosa accade in relazione al conflitto tra chi abbia comprato il bene donato e chi intenda, sulla scorta dell'inadempimento del donatario, procedere alla risoluzione della donazione? La risposta, invero, è semplice: in ogni caso prevale colui che ha acquistato dal donatario, indipendentemente dal fatto che sia stato a conoscenza della condotta inadempiente del donatario e financo se avesse saputo dell'imminente intrapresa dell'azione nei di lui confronti da parte dell'interessato. D'altronde anche in tema di contratto a prestazioni corrispettive la retroattività della risoluzione per inadempimento è obbligatoria e non reale.

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