Legge del 1993 numero 580 art. 11


FUNZIONI DEL CONSIGLIO
1. Il consiglio, nell'ambito delle materie di competenza previste dalla legge e dallo statuto, svolge in particolare le seguenti funzioni:
a) predispone e delibera lo statuto e le relative modifiche;
b) elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il presidente e la giunta e nomina i membri del collegio dei revisori dei conti;
c) determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività della camera di commercio;
d) delibera il bilancio preventivo, le sue variazioni e il conto consuntivo;
e) [delibera gli emolumenti per i componenti degli organi della camera di commercio, in conformità ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 1 agosto 1988, n. 340]
(Lettera abrogata dall'art. 2, D.P.R. 20 agosto 2001, n. 363)

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