Legge del 1993 numero 580 art. 14


GIUNTA
1. La giunta è l'organo esecutivo della camera di commercio ed è composta dal presidente e da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore ad un terzo dei membri del consiglio arrotondato all'unità superiore, secondo quanto previsto dallo statuto. Dei suddetti membri almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Nell'elezione dei membri della giunta ciascun consigliere può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei membri della giunta medesima.
2. La giunta dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del consiglio e il mandato dei suoi membri è rinnovabile per due sole volte.
(Comma così modificato dall'art. 11, L. 11 maggio 1999, n. 140).
3. La giunta nomina tra i suoi membri il vicepresidente che, in caso di assenza o impedimento del presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.
4. La giunta può essere convocata in via straordinaria su richiesta di quattro membri, con indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
5. La giunta, oltre a predisporre per l'approvazione del consiglio il bilancio preventivo, le sue variazioni e il conto consuntivo:
a) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività e per la gestione delle risorse, ivi compresi i provvedimenti riguardanti l'assunzione e la carriera del personale, da disporre su proposta del segretario generale, in base a quanto previsto dalla presente legge e dalle relative norme di attuazione;
b) delibera sulla partecipazione della camera di commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali;
c) delibera l'istituzione di uffici distaccati in altri comuni della circoscrizione territoriale di competenza.
6. La giunta adotta ogni altro atto per l'espletamento delle funzioni e delle attività previste dalla presente legge e dallo statuto che non rientri nelle competenze riservate dalla legge o dallo statuto al consiglio o al presidente.
7. La giunta delibera inoltre in casi di urgenza sulle materie di competenza del consiglio. In tali casi la deliberazione è sottoposta al consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.

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