Legge del 1993 numero 580 art. 10


CONSIGLIO

1. Il numero dei componenti del consiglio e' determinato in base al numero delle imprese ed unità locali iscritte nel registro delle imprese ovvero annotate nello stesso, nel modo seguente:
a) sino a 80.000 imprese: 16 consiglieri;
b) oltre 80.000 imprese: 22 consiglieri.
(Comma così sostituito dall’ art. 1, comma 1, lett. i), n. 1), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219)
2. Gli statuti definiscono la ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione medesima. Nella composizione del consiglio deve essere assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa.
3. Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, definisce i criteri generali per la ripartizione dei consiglieri di cui al comma 2, sulla base della classificazione ISTAT delle attività economiche e tenendo conto del numero delle imprese, dell'indice di occupazione, e del valore aggiunto di ogni settore, nonché dell'ammontare del diritto annuale versato, ai sensi dell'articolo 18, ad ogni singola camera di commercio dalle imprese di ogni settore. Con le stesse modalità sono apportate le successive modifiche.
4. Il numero dei consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio deve essere pari almeno alla metà dei componenti il consiglio assicurando comunque la rappresentanza degli altri settori di cui al comma 2.
5. Nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura deve essere assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese.
6. Del consiglio fanno parte tre componenti, di cui due in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e uno in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai presidenti degli ordini professionali presso la camera di commercio.
(Comma così modificato dall’ art. 1, comma 1, lett. i), n. 2), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219)
7. Il consiglio dura in carica cinque anni che decorrono dalla data dell'insediamento e i suoi componenti operano senza vincolo di mandato e possono essere rinnovati per due volte.
(Comma così modificato dall’ art. 1, comma 1, lett. i), n. 3), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219 e, successivamente, dall’ art. 13, comma 1-bis, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172)
(Articolo modificato dall'art. 11, comma 1, L. 11 maggio 1999, n. 140 e, successivamente, così sostituito dall'art. 1, comma 11, D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23)

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