Legge del 1993 numero 580 art. 20


SEGRETARIO GENERALE
1. Al segretario generale, ferme restando le competenze attribuitegli dalle norme vigenti, competono le funzioni di vertice dell'amministrazione delle camere di commercio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il segretario generale sovraintende altresì al personale delle camere di commercio.
2. Il segretario generale, su designazione della giunta, è nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato tra gli iscritti in un apposito elenco.
3. Nell'elenco di cui al comma 2 possono essere iscritti, a domanda:
a) i dirigenti delle camere di commercio, dell'Unioncamere e di altre amministrazioni o enti pubblici che, oltre ad essere in possesso dei requisiti professionali individuati dal decreto di cui al comma 4 del presente articolo, siano iscritti all'albo di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
b) i soggetti in possesso del diploma di laurea in materie giuridico-economiche, dotati della necessaria professionalità e in ogni caso dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 4 del presente articolo, provenienti da imprese pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in qualifiche dirigenziali.
4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità ai princìpi di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono definiti criteri e modalità per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo e per la tenuta dell'elenco medesimo.
5. Ai dirigenti di cui alla lettera a) del comma 3, al momento della cessazione dalla carica di segretario generale, è consentito il rientro nei ruoli dell'amministrazione o degli enti di provenienza, anche in soprannumero. Le amministrazioni o gli enti di provenienza non possono procedere all'ampliamento della pianta organica qualora i dirigenti di cui alla lettera a) del comma 3 vengano nominati segretari generali. Nulla è innovato in ordine alla posizione giuridica e funzionale attribuita ai segretari generali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge 25 luglio 1971, n. 557, e successive modificazioni.

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