Legge del 1993 numero 580 art. 12


COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO
1. I componenti del consiglio sono designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori di cui all'articolo 10, comma 2, nonché dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, ai sensi dell'articolo 10, comma 6.
2. Le designazioni da parte delle organizzazioni di cui al comma 1 del presente articolo, per ciascuno dei settori di cui all'articolo 10, comma 2, avvengono in rapporto proporzionale alla loro rappresentatività in ambito provinciale.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché al comma 1 dell'articolo 14, con particolare riferimento ai tempi, ai criteri e alle modalità relativi alla procedura di designazione dei componenti il consiglio e alle modalità per esperire i ricorsi relativi all'individuazione della rappresentatività delle organizzazioni di cui al comma 1 del presente articolo nonché all'elezione dei membri della giunta.
4. Il consiglio è nominato dal presidente della giunta regionale.
5. I consigli nominati ai sensi del presente articolo possono prevedere nello statuto disposizioni relative al rinnovo dei consigli stessi mediante elezione diretta dei componenti in rappresentanza delle categorie di cui all'articolo 10, comma 2, da parte dei titolari o dei rappresentanti legali delle imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 8.
6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con proprio decreto le modalità per l'elezione di cui al comma 5, prevedendo in particolare:
a) l'espressione del voto anche per corrispondenza o attraverso il ricorso a supporti telematici che consentano il rispetto della segretezza del voto medesimo;
b) l'attribuzione del voto plurimo in relazione al numero dei dipendenti e all'ammontare del diritto annuale;
c) la ripartizione proporzionale per liste e per settori delle rappresentanze provinciali.

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