Legge del 1993 numero 580 art. 16


PRESIDENTE
1. Il presidente è eletto, entro trenta giorni dalla nomina del consiglio, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri. Qualora non si raggiunga tale maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede, entro i successivi quindici giorni, ad una terza votazione in cui per l'elezione è richiesta la maggioranza dei componenti del consiglio. Qualora nella terza votazione non sia stata raggiunta la maggioranza necessaria, si procede ad una quarta votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora nella votazione di ballottaggio nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta, il consiglio decade. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, provvede alla nomina di un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso. Entro centottanta giorni dalla data di emanazione del decreto si procede al rinnovo degli organi.
2. Il presidente rappresenta la camera di commercio, convoca e presiede il consiglio e la giunta, ne determina l'ordine del giorno e, in caso di urgenza, provvede agli atti di competenza della giunta non sottoposti al regime della vigilanza di cui all'articolo 4. In tal caso gli atti sono sottoposti alla giunta per la ratifica nella prima riunione successiva.
3. Il presidente dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del consiglio, e può essere rieletto due sole volte.

(Comma così modificato prima dall'art. 11, L. 11 maggio 1999, n. 140 e poi dall'art. 3, comma 6-undecies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.)

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