Legge del 1993 numero 580 art. 3


POTESTA' STATUTARIA
1. In conformità ai princìpi della presente legge, ad ogni camera di commercio è riconosciuta potestà statutaria. Lo statuto disciplina, con riferimento alle caratteristiche del territorio:
a) l'ordinamento e l'organizzazione della camera di commercio;
b) le competenze e le modalità di funzionamento degli organi;
c) la composizione degli organi per le parti non disciplinate dalla presente legge;
d) le forme di partecipazione.
2. Gli statuti sono deliberati dai consigli con il voto dei due terzi dei rispettivi componenti e sono approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

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