Legge del 1993 numero 580 art. 1


CAPO I Disposizioni generali - (NATURA E SEDE)
1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate «camere di commercio», sono enti autonomi di diritto pubblico che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.
2. Le camere di commercio hanno sede in ogni capoluogo di provincia e la loro circoscrizione territoriale coincide, di regola, con quella della provincia o dell'area metropolitana di cui all'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. I consigli di due o più camere di commercio possono proporre, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, l'accorpamento delle rispettive circoscrizioni territoriali. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentiti i presidenti delle giunte regionali interessati, è istituita la camera di commercio derivante dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali. Con lo stesso decreto sono disciplinati le modalità e i criteri per la successione nei rapporti giuridici esistenti.

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