Legge del 1993 numero 580 art. 4


VIGILANZA
1. La vigilanza sull'attività delle camere di commercio e delle loro unioni spetta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ogni anno presenta al Parlamento una relazione generale sulle attività delle camere di commercio e delle loro unioni, con particolare riferimento agli interventi realizzati e ai programmi attuati.
2. Le delibere di approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della dotazione complessiva del personale nonché quelle di variazione del bilancio preventivo e di costituzione di aziende speciali sono trasmesse al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministero del tesoro e alla regione competente.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce con proprio decreto le norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio.
4. Le delibere di cui al comma 2 divengono esecutive se, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, ridotto a trenta giorni per le delibere di variazione del bilancio preventivo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato non ne disponga, con provvedimento motivato, anche su richiesta delle regioni competenti, l'annullamento per vizi di legittimità ovvero il rinvio alla camera di commercio per il riesame.
5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può sospendere i termini di cui al comma 4 per una sola volta e per un periodo di pari durata.
6. Le delibere riesaminate dalle camere di commercio sono soggette unicamente al controllo di legittimità, limitatamente alle parti modificate.

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