Legge del 1993 numero 580 art. 19


PERSONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO
1. Al personale delle camere di commercio si applicano le disposizioni previste dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Il trattamento previdenziale dei dipendenti delle camere di commercio continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti.

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