Legge del 1990 numero 287 art. 7


Ai fini del presente titolo si ha controllo nei casi contemplati
dall'articolo 2359 del codice civile ed inoltre in presenza di
diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono, da
soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto e di
diritto, la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle
attività di un'impresa, anche attraverso:
a) diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti
del patrimonio di un'impresa;
b) diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono
un'influenza determinante sulla composizione, sulle deliberazioni o
sulle decisioni degli organi di un'impresa.
Il controllo è acquisito dalla persona o dalla impresa o dal
gruppo di persone o di imprese:
a) che siano titolari dei diritti o beneficiari dei contratti o
soggetti degli altri rapporti giuridici suddetti;
b) che, pur non essendo titolari di tali diritti o beneficiari di
tali contratti o soggetti di tali rapporti giuridici, abbiano il
potere di esercitare i diritti che ne derivano.

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