Legge del 1990 numero 287 art. 5


L'operazione di concentrazione si realizza:
a) quando due o più imprese procedono a fusione;
b) quando uno o più soggetti in posizione di controllo di almeno
un'impresa ovvero una o più imprese acquisiscono direttamente od
indirettamente, sia mediante acquisto di azioni o di elementi del
patrimonio, sia mediante contratto o qualsiasi altro mezzo, il
controllo dell'insieme o di parti di una o più imprese;
c) quando due o più imprese procedono, attraverso la costituzione
di una nuova società, alla costituzione di un'impresa comune.
L'assunzione del controllo di un'impresa non si verifica nel
caso in cui una banca o un istituto finanziario acquisti, all'atto
della costituzione di un'impresa o dell'aumento del suo capitale,
partecipazioni in tale impresa al fine di rivenderle sul mercato, a
condizione che durante il periodo di possesso di dette
partecipazioni, comunque non superiore a ventiquattro mesi, non
eserciti i diritti di voto inerenti alle partecipazioni stesse.
Le operazioni aventi quale oggetto o effetto principale il
coordinamento del comportamento di imprese indipendenti non danno
luogo ad una concentrazione.

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