Legge del 1990 numero 287 art. 13


Le imprese possono comunicare all'Autorità le intese intercorse.
Se l'Autorità non avvia l'istruttoria di cui all'articolo 14 entro
centoventi giorni dalla comunicazione non può più procedere a detta
istruttoria, fatto salvo, il caso di comunicazioni incomplete o non
veritiere.

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